Trattamenti pensionistici adeguati all’incremento della speranza di vita
Trattamenti pensionistici adeguati all’incremento della speranza di vita
Con la circolare n. 62/2018, l’INPS ha illustrato i nuovi requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici, adeguati agli incrementi della speranza di vita, nonché le modalità di determinazione delle variazioni della speranza di vita nel biennio 2021-2022.
L’INPS, con la circolare n. 62 del 4 aprile 2018, ha illustrato i nuovi requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici sulla base dell’adeguamento agli incrementi della speranza di vita, definiti dal decreto 5 dicembre 2017 e operativi a partire dal 1° gennaio 2019.
Precisazioni. Nello specifico, il documento precisa che:
– il requisito anagrafico per il raggiungimento della pensione di vecchiaia ex art. 24, comma 6 e 7, l. n. 214/2011 è di 67 anni;
– l’accesso alla pensione anticipata è consentito con almeno 20 anni effettivi di contribuzione attraverso il requisito del c.d. importo soglia mensile, perfezionabile al raggiungimento dei 64 anni;
– i lavoratori precoci, di cui all’art. 1, l. n. 232/2016, invece, possono accedere alla pensione anticipata con 41 anni e 5 mesi di lavoro.
– l’anzianità contributiva di cui devono essere in possesso i soggetti a cui si applica il sistema delle c.d. quote.
Inoltre, viene data un’analitica illustrazione dell’adeguamento all’incremento della speranza di vita per il personale appartenente al comparto difesa, sicurezza e vigili del fuoco.
Il documento, infine, precisa le modalità di determinazione delle variazioni della speranza di vita nel biennio 2021-2022, ai sensi delle previsioni contenute nella Legge di Bilancio 2018.